Società tra professionisti

STP e STA società semplici: l’attribuzione del reddito

Con il Principio di diritto n 3 del 23 settembre le Entrate chiariscono come si attribuisce fiscalmente il reddito ai soci delle società tra professionisti (STP) e delle società tra avvocati (STA) costituite come società semplice. 

In sintesi per le Entrate, per le STP/STA in forma di società semplice, sì possono ripartire gli utili “a consuntivo” tra i soci professionisti; no per i soci finanziatori, la cui quota deve essere predeterminata.

STP e STA società semplici: l’attribuzione del reddito

Le società tra professionisti e le società tra avvocati costituite come società semplici possono determinare a consuntivo le quote di partecipazione agli utili spettanti ai soci professionisti. 

Restano invece escluse da questa possibilità le quote dei soci finanziatori. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 3/2026.

L’Agenzia delle Entrate interviene sulla ripartizione degli utili nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, chiarendo che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai soci professionisti possono essere determinate anche successivamente alla chiusura del periodo d’imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La possibilità, tuttavia, non riguarda indistintamente tutti i soci: per i soci non professionisti o finanziatori continua infatti ad applicarsi la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 5 del TUIR.

STP e STA: come funziona la ripartizione degli utili

Il punto di partenza è l’articolo 5 del TUIR, che disciplina il regime di trasparenza fiscale delle società di persone.

In linea generale, il reddito prodotto dalla società viene imputato a ciascun socio indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla relativa quota di partecipazione agli utili.

Quando le quote non risultano proporzionali ai conferimenti, la diversa ripartizione deve normalmente risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta.

Per le associazioni professionali, però, il legislatore ammette una disciplina più flessibile: le quote di partecipazione agli utili possono essere stabilite anche successivamente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ripartizione degli utili a consuntivo anche per le società tra professionisti

Con il Principio di diritto n. 3/2026, l’Agenzia delle Entrate estende questa possibilità anche alle STP e alle STA costituite in forma di società semplice.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la particolare natura dell’attività professionale rende infatti possibile determinare la quota spettante a ciascun professionista sulla base dell’effettivo contributo fornito nel corso dell’anno.

La ripartizione degli utili tra i soci professionisti può quindi essere definita “a consuntivo”, una volta verificata l’attività concretamente svolta da ciascuno.

La determinazione delle quote deve comunque risultare da un atto avente i requisiti previsti dalla normativa fiscale e deve intervenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

Soci finanziatori esclusi dalla ripartizione a consuntivo

Il chiarimento dell’Agenzia contiene però un limite rilevante.

La possibilità di modificare a consuntivo le quote di partecipazione agli utili riguarda esclusivamente i soci professionisti.

Per i soci non professionisti, compresi i cosiddetti soci finanziatori, continua invece a valere la regola ordinaria.

La relativa quota di partecipazione agli utili deve quindi essere individuata preventivamente e non può essere modificata dopo la chiusura dell’esercizio sulla base dei risultati conseguiti.

La distinzione risponde alla diversa natura dell’apporto fornito dai soci: mentre il contributo del professionista può essere valutato sulla base dell’attività concretamente svolta nel corso dell’anno, quello del socio finanziatore non presenta la stessa connessione con la prestazione professionale.

Il chiarimento vale solo per le società semplici

L’Agenzia precisa inoltre che il principio non può essere esteso automaticamente a tutte le società tra professionisti o società tra avvocati.

La disciplina illustrata riguarda infatti esclusivamente le STP e STA costituite secondo il modello della società semplice.

Restano quindi fuori dal perimetro del chiarimento le società tra professionisti costituite secondo forme societarie differenti, per le quali occorre fare riferimento alla relativa disciplina civilistica e fiscale.

Cosa cambia per professionisti e studi associati

Il Principio di diritto n. 3/2026 consente alle STP e alle STA in forma di società semplice una maggiore flessibilità nella distribuzione del reddito tra i soci professionisti.

La possibilità di determinare le quote a consuntivo consente infatti di collegare maggiormente la partecipazione agli utili al contributo professionale effettivamente prestato durante l’anno.

Resta però necessario distinguere attentamente la posizione dei soci professionisti da quella dei soci finanziatori e rispettare le modalità formali e i termini previsti dalla normativa.

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